Art. 2
Notificatori
In vigore dal 13 lug 2018
Notificatori
1. Il codice di condotta comprende disposizioni volte ad assicurare che una persona sia autorizzata ad agire in qualità di notificatore dei dati per conto del contributore soltanto se il contributore abbia accertato che la persona in questione disponga delle competenze, delle conoscenze, della formazione e dell'esperienza necessarie a svolgere tale ruolo.
2. Il codice di condotta descrive la procedura di diligenza dovuta che il contributore è tenuto a seguire al fine di accertare che la persona disponga delle competenze, delle conoscenze, della formazione e dell'esperienza necessarie per trasmettere i dati per suo conto. La procedura descritta comprende l'obbligo di effettuare controlli al fine di verificare:
a)
l'identità della persona;
b)
le qualifiche della persona;
c)
la reputazione della persona, per verificare tra l'altro se in precedenza le è stato interdetto, in ragione di comportamenti colposi, di trasmettere dati per un indice di riferimento.
3. Il codice di condotta precisa la procedura e i mezzi che i contributori di dati sono tenuti ad utilizzare per comunicare all'amministratore l'identità delle persone che trasmettono i dati per loro conto, in modo da consentire all'amministratore di verificare che il notificatore sia autorizzato a trasmettere i dati per conto del contributore.
Storico versioni
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