Art. 1

Descrizione dei dati

In vigore dal 13 lug 2018
Descrizione dei dati Il codice di condotta che gli amministratori sono tenuti a elaborare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 (di seguito «codice di condotta») comprende una descrizione chiara, corredata dei relativi requisiti, almeno dei seguenti aspetti riguardanti i dati da fornire: a) il tipo o i tipi di dati da fornire; b) gli standard da rispettare per quanto riguarda la qualità e l'accuratezza dei dati; c) la quantità minima di dati da fornire; d) l'eventuale ordine di priorità in cui i diversi tipi di dati devono essere forniti; e) il formato in cui i dati devono essere forniti; f) la frequenza di trasmissione dei dati; g) i tempi per la trasmissione dei dati; h) le eventuali procedure che ciascun contributore è tenuto a predisporre per la rettifica e la standardizzazione dei dati.
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