Art. 1
Descrizione dei dati
In vigore dal 13 lug 2018
Descrizione dei dati
Il codice di condotta che gli amministratori sono tenuti a elaborare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 (di seguito «codice di condotta») comprende una descrizione chiara, corredata dei relativi requisiti, almeno dei seguenti aspetti riguardanti i dati da fornire:
a)
il tipo o i tipi di dati da fornire;
b)
gli standard da rispettare per quanto riguarda la qualità e l'accuratezza dei dati;
c)
la quantità minima di dati da fornire;
d)
l'eventuale ordine di priorità in cui i diversi tipi di dati devono essere forniti;
e)
il formato in cui i dati devono essere forniti;
f)
la frequenza di trasmissione dei dati;
g)
i tempi per la trasmissione dei dati;
h)
le eventuali procedure che ciascun contributore è tenuto a predisporre per la rettifica e la standardizzazione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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