Art. 2
Caratteristiche e collocazione della funzione di sorveglianza
In vigore dal 13 lug 2018
Caratteristiche e collocazione della funzione di sorveglianza
1. La funzione di sorveglianza costituisce una parte della struttura organizzativa dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, ma è distinta dall'organo di gestione e dalle altre funzioni di governance dell'amministratore dell'indice di riferimento.
2. La funzione di sorveglianza valuta, e se del caso contesta, le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore per quanto riguarda la fornitura degli indici di riferimento al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/1011. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1011, la funzione di sorveglianza rivolge tutte le raccomandazioni sulla sorveglianza degli indici di riferimento all'organo di gestione.
3. Se la funzione di sorveglianza si accorge che l'organo di gestione ha agito o intende agire in contrasto con una qualsiasi delle raccomandazioni o delle decisioni della funzione di sorveglianza, essa lo indica chiaramente nel verbale della riunione successiva, o nel suo verbale delle decisioni qualora la funzione di sorveglianza sia stata istituita in conformità del terzo meccanismo di governance di cui all'allegato del presente regolamento.
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