Art. 1
Composizione della funzione di sorveglianza
In vigore dal 13 lug 2018
Composizione della funzione di sorveglianza
1. La struttura e la composizione della funzione di sorveglianza sono proporzionate all'assetto proprietario e di controllo dell'amministratore e, come regola generale, sono determinate conformemente a uno o più meccanismi di governance idonei elencati nell'allegato del presente regolamento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione di eventuali scostamenti da detti meccanismi.
2. Se l'indice di riferimento è un indice di riferimento critico, la funzione di sorveglianza è espletata da un comitato composto da almeno due membri indipendenti. I membri indipendenti sono persone fisiche che fanno parte della funzione di sorveglianza e che non sono direttamente collegate all'amministratore, salvo attraverso il coinvolgimento nella funzione di sorveglianza, e non hanno conflitti di interesse, in particolare a livello del pertinente indice di riferimento.
3. La funzione di sorveglianza è costituita da membri che insieme hanno le capacità e le competenze appropriate per la sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e per l'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta. I membri della funzione di sorveglianza dispongono di conoscenze adeguate del mercato sottostante o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
4. Gli amministratori degli indici di riferimento basati su dati regolamentati comprendono, come membri della funzione di sorveglianza, i rappresentanti delle entità elencate nella definizione di indice di riferimento basato su dati regolamentati di cui all', paragrafo 1, punto 24, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e, se del caso, delle entità che forniscono agli indici di riferimento basati su dati regolamentati i valori patrimoniali netti dei fondi di investimento. Gli amministratori forniscono alle autorità competenti la giustificazione dell'eventuale esclusione di rappresentanti di dette entità.
5. Se un indice di riferimento si basa sulle contribuzioni e i rappresentanti dei suoi contributori o delle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l'indice di riferimento sono membri della funzione di sorveglianza, l'amministratore provvede affinché il numero di membri con conflitti di interesse non sia pari o superiore alla maggioranza semplice. Prima della nomina dei membri, gli amministratori inoltre individuano e tengono conto dei conflitti derivanti dalle relazioni tra i potenziali membri e altre parti interessate esterne, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse a livello dei pertinenti indici di riferimento.
6. Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento che possono essere membri della funzione di sorveglianza non hanno diritto di voto. I rappresentanti dell'organo di gestione non sono membri o osservatori ma possono essere invitati dalla funzione di sorveglianza a partecipare senza diritto di voto alle riunioni.
7. Non possono essere membri della funzione di sorveglianza le persone che hanno subito sanzioni di natura amministrativa o penale relative a servizi finanziari, in particolare se dovute a manipolazione o tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.
Storico versioni
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