Art. 3

In vigore dal 16 apr 2018
Se le autorità doganali hanno fondati motivi di sospettare che un certificato reso disponibile a norma dell', paragrafo 1, sia stato falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Le spese della consulenza sono a carico dell'importatore. Al momento di decidere se chiedere una consulenza, le autorità doganali tengono conto del rischio che le spese della consulenza superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo la consulenza, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2018/581 — Testo vigente | Portale Normativo