Art. 2
In vigore dal 16 apr 2018
1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all', il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. Il certificato è reso disponibile utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.
La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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