Art. 1

In vigore dal 16 apr 2018
1.   Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione. Tali dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi anche per le merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando sono importate a fini di riparazione o manutenzione. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione sono classificate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2018/581 — Testo vigente | Portale Normativo