Art. 9

Riservatezza

In vigore dal 19 mar 2018
Riservatezza 1.   Gli operatori del settore alimentare possono chiedere allo Stato membro destinatario di accettare che determinate informazioni trasmesse nel quadro della richiesta di consultazione debbano beneficiare di un trattamento riservato nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni possa nuocere alla loro posizione concorrenziale. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare indicano allo Stato membro destinatario per quali informazioni fornite desiderano un trattamento riservato e forniscono tutti i dettagli necessari per motivare la loro richiesta di riservatezza. 3.   Lo Stato membro destinatario informa l'operatore del settore alimentare delle sue opinioni su quali informazioni debbano rimanere riservate. Le seguenti informazioni non sono tuttavia oggetto di riservatezza: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; b) il nome e la descrizione dell'alimento; c) una sintesi degli studi presentati dal richiedente; d) se del caso, i metodi di analisi. 4.   In caso di consultazione di altri Stati membri a norma dell', paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro destinatario comunica alla Commissione e agli Stati membri le sue opinioni sulla riservatezza della richiesta di consultazione. 5.   Dopo essere stato informato in conformità del paragrafo 3, l'operatore del settore alimentare può ritirare la richiesta di consultazione entro tre settimane, durante le quali è rispettata la riservatezza delle informazioni fornite. 6.   La Commissione e gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'adeguata riservatezza delle informazioni indicate al paragrafo 3 e da essi ricevute nel quadro del presente regolamento, fatta eccezione per le informazioni per cui è previsto l'obbligo di divulgazione pubblica per tutelare la salute umana. 7.   Qualora un operatore del settore alimentare ritiri o abbia ritirato la sua richiesta di consultazione a norma del paragrafo 5, né la Commissione né gli Stati membri divulgano le informazioni per le quali l'operatore del settore alimentare ha richiesto la riservatezza conformemente al paragrafo 1. 8.   L'applicazione dei paragrafi da 1 a 7 non pregiudica lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri necessario per esaminare le richieste di consultazione trasmesse a norma del presente regolamento.
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