Art. 7
Informazioni sullo status di nuovo alimento e relativa pubblicazione
In vigore dal 19 mar 2018
Informazioni sullo status di nuovo alimento e relativa pubblicazione
1. La notifica di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento comprende i seguenti elementi:
a)
il nome e la descrizione dell'alimento in questione;
b)
una dichiarazione indicante se l'alimento in questione è nuovo, non è nuovo o non è nuovo soltanto negli integratori alimentari;
c)
le ragioni che giustificano la dichiarazione di cui alla lettera b);
d)
se l'alimento è nuovo, la categoria alimentare più appropriata in cui rientra conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
2. La Commissione pubblica senza indugio le informazioni sullo status di nuovo alimento sul suo sito web.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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