Art. 7

Informazioni sullo status di nuovo alimento e relativa pubblicazione

In vigore dal 19 mar 2018
Informazioni sullo status di nuovo alimento e relativa pubblicazione 1.   La notifica di cui all', paragrafo 5, del presente regolamento comprende i seguenti elementi: a) il nome e la descrizione dell'alimento in questione; b) una dichiarazione indicante se l'alimento in questione è nuovo, non è nuovo o non è nuovo soltanto negli integratori alimentari; c) le ragioni che giustificano la dichiarazione di cui alla lettera b); d) se l'alimento è nuovo, la categoria alimentare più appropriata in cui rientra conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. 2.   La Commissione pubblica senza indugio le informazioni sullo status di nuovo alimento sul suo sito web.
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