Art. 6
Procedure di valutazione di una richiesta di consultazione valida
In vigore dal 19 mar 2018
Procedure di valutazione di una richiesta di consultazione valida
1. Lo Stato membro destinatario giunge ad una conclusione sullo status di nuovo alimento di un alimento entro quattro mesi dalla data in cui ha deciso in merito alla validità della richiesta di consultazione.
2. Qualora lo Stato membro destinatario ritenga di non disporre di elementi sufficienti per decidere in merito allo status di nuovo alimento di un alimento, può chiedere all'operatore del settore alimentare di fornire informazioni aggiuntive. Il termine per la loro presentazione è stabilito in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.
Lo Stato membro destinatario può consultare gli altri Stati membri e la Commissione.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, una richiesta di informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 2 non determina una proroga del termine di cui al paragrafo 1.
4. In casi debitamente giustificati lo Stato membro destinatario può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di quattro mesi al massimo. Lo Stato membro destinatario informa l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione riguardo alla decisione e ne fornisce una motivazione.
5. Quando ha raggiunto una conclusione in merito allo status di nuovo alimento di un alimento, lo Stato membro destinatario informa senza indugio l'operatore del settore alimentare, gli altri Stati membri e la Commissione riguardo alla decisione e ne fornisce una motivazione in conformità dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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