Art. 6

Qualità e verificabilità della documentazione

In vigore dal 14 mar 2018
Qualità e verificabilità della documentazione 1.   Le autorità competenti verificano la qualità della documentazione relativa agli AMA utilizzati da un ente confermando almeno quanto segue: a) che la documentazione è approvata al livello appropriato della dirigenza dell'ente; b) che l'ente è dotato di politiche che definiscono norme per garantire l'elevata qualità della documentazione interna, compresa la specifica responsabilità di assicurare che la documentazione conservata sia completa, coerente, precisa, aggiornata, approvata e sicura; c) che il formato della documentazione previsto dalle politiche di cui alla lettera b) prevede almeno i seguenti elementi: i) il tipo di documento; ii) l'autore; iii) il revisore; iv) il soggetto che rilascia l'autorizzazione e il proprietario; v) le date di elaborazione e di approvazione; vi) il numero della versione; vii) la cronologia delle modifiche apportate al documento; d) che l'ente documenta in maniera approfondita le sue politiche, le sue procedure e le sue metodologie. 2.   Le autorità competenti verificano la verificabilità della documentazione relativa all'AMA utilizzato da un ente confermando almeno quanto segue: a) che la documentazione è sufficientemente dettagliata e precisa da permettere l'esame dell'AMA da parte di terzi, in particolare: i) la comprensione del ragionamento e delle procedure alla base del suo sviluppo; ii) la comprensione del sistema di misurazione del rischio operativo per stabilire come funzionano i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, le loro limitazioni e ipotesi principali ed essere in grado di replicare lo sviluppo del modello.
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