Art. 6
Qualità e verificabilità della documentazione
In vigore dal 14 mar 2018
Qualità e verificabilità della documentazione
1. Le autorità competenti verificano la qualità della documentazione relativa agli AMA utilizzati da un ente confermando almeno quanto segue:
a)
che la documentazione è approvata al livello appropriato della dirigenza dell'ente;
b)
che l'ente è dotato di politiche che definiscono norme per garantire l'elevata qualità della documentazione interna, compresa la specifica responsabilità di assicurare che la documentazione conservata sia completa, coerente, precisa, aggiornata, approvata e sicura;
c)
che il formato della documentazione previsto dalle politiche di cui alla lettera b) prevede almeno i seguenti elementi:
i)
il tipo di documento;
ii)
l'autore;
iii)
il revisore;
iv)
il soggetto che rilascia l'autorizzazione e il proprietario;
v)
le date di elaborazione e di approvazione;
vi)
il numero della versione;
vii)
la cronologia delle modifiche apportate al documento;
d)
che l'ente documenta in maniera approfondita le sue politiche, le sue procedure e le sue metodologie.
2. Le autorità competenti verificano la verificabilità della documentazione relativa all'AMA utilizzato da un ente confermando almeno quanto segue:
a)
che la documentazione è sufficientemente dettagliata e precisa da permettere l'esame dell'AMA da parte di terzi, in particolare:
i)
la comprensione del ragionamento e delle procedure alla base del suo sviluppo;
ii)
la comprensione del sistema di misurazione del rischio operativo per stabilire come funzionano i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA, le loro limitazioni e ipotesi principali ed essere in grado di replicare lo sviluppo del modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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