Art. 4

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 mar 2018
Disposizioni transitorie I certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati agli operatori di palloni dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019 in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 o alle disposizioni della legislazione nazionale conformi all'articolo 10, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 965/2012 restano valide fino all'8 ottobre 2019. Fino all'8 ottobre 2019 qualsiasi riferimento nel presente regolamento a una dichiarazione è inteso come un riferimento ai certificati, alle autorizzazioni e alle approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019.
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