Art. 3

Operazioni di volo

In vigore dal 13 mar 2018
Operazioni di volo 1.   Gli operatori di palloni impiegano il pallone in conformità ai requisiti di cui alla sottoparte BAS dell'allegato II. Il primo comma non si applica tuttavia alle imprese di progettazione o di produzione conformi rispettivamente agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5) e che impiegano il pallone, nell'ambito dei loro privilegi, allo scopo di introdurre o modificare tipi di palloni. 2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008, il requisito di certificazione ivi stabilito non si applica agli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni. Tali operatori sono autorizzati a effettuare tali operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all'autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'impiego del pallone. Gli operatori rilasciano tale dichiarazione e impiegano il pallone in conformità ai requisiti di cui alla sottoparte ADD dell'allegato II, in aggiunta ai requisiti di cui alla sottoparte BAS. Il secondo comma non si applica tuttavia agli operatori impegnati nelle seguenti operazioni effettuate con palloni: a) operazioni effettuate in compartecipazione finanziaria da un massimo di quattro persone, compreso il pilota, a condizione che i costi diretti del volo del pallone e una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione del pallone siano sostenuti da tutte le persone suddette; b) voli di competizione o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o eventuale altro titolo oneroso per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti del volo del pallone e di una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione del pallone e che eventuali premi vinti non superino il valore specificato dall'autorità competente; c) voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un centro di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che sia stato riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'organizzazione impieghi i palloni essendone proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione e che tali voli rappresentino solo un'attività marginale dell'organizzazione; d) voli di addestramento eseguiti da un centro di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che sia stato riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011.
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