Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1) «pallone», un aeromobile con equipaggio, più leggero dell'aria, sprovvisto di motore e sostenuto in volo mediante l'uso di un gas più leggero dell'aria o di aria calda, compresi i palloni a gas, i palloni ad aria calda, i palloni misti e, sebbene provvisti di motore, i dirigibili ad aria calda; (2) «pallone a gas», un pallone libero la cui sostentazione è dovuta a un gas più leggero dell'aria; (3) «pallone a gas frenato», un pallone a gas con un sistema di ancoraggio che lo assicura costantemente a un punto fisso durante il suo impiego; (4) «pallone libero», un pallone che non è continuamente ancorato a un punto fisso durante il suo impiego; (5) «pallone ad aria calda», un pallone libero la cui sostentazione è dovuta all'aria riscaldata; (6) «pallone misto», un pallone libero la cui sostentazione è dovuta a una combinazione di aria riscaldata e gas non infiammabile più leggero dell'aria; (7) «dirigibile ad aria calda», un dirigibile ad aria calda provvisto di motore, in cui il motore non contribuisce alla sostentazione; (8) «volo di competizione», operazione di volo con pallone effettuata allo scopo di partecipare a gare o competizioni aeree, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso i luoghi in cui si svolgono le gare o le competizioni; (9) «volo dimostrativo», operazione di volo con pallone effettuata a scopo di esibizione o intrattenimento nell'ambito di un evento oggetto di pubblicità aperto al pubblico, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso l'evento oggetto di pubblicità; (10) «volo introduttivo», qualsiasi operazione di volo effettuata dietro compenso o altro titolo oneroso consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un centro di addestramento riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (4) o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto; (11) «sede principale di attività», sede centrale o sede legale dell'operatore del pallone dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento; (12) «contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)», un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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