Art. 26
Valore legale della traduzione
In vigore dal 5 mar 2018
Valore legale della traduzione
Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.
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