Art. 26

Valore legale della traduzione

In vigore dal 5 mar 2018
Valore legale della traduzione Salvo prova o indicazioni contrarie, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. In caso di dubbio l'Ufficio può richiedere il deposito, entro un termine stabilito, di un certificato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:626:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valore legale della traduzione (Art. 26 Regolamento (UE) 2018/626) — Testo vigente | Portale Normativo