Art. 25
Standard delle traduzioni
In vigore dal 5 mar 2018
Standard delle traduzioni
1. Qualora debba essere depositata presso l'Ufficio, la traduzione di un documento identifica il documento cui si riferisce e riproduce la struttura e il contenuto del documento originale. Qualora una parte abbia indicato che solo alcune sezioni del documento sono pertinenti, la traduzione può limitarsi a tali sezioni.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento (UE) 2017/1001, nel regolamento delegato (UE) 2018/625 o nel presente regolamento, un documento del quale deve essere depositata una traduzione è considerato come non ricevuto dall'Ufficio nei seguenti casi:
a)
quando la traduzione è pervenuta all'Ufficio dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione del documento originale o della traduzione;
b)
quando il certificato di cui all' del presente regolamento non viene depositato entro il termine stabilito dall'Ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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