Art. 24
Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti
In vigore dal 5 mar 2018
Deposito dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti
Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento o nel regolamento delegato (UE) 2018/625, i documenti giustificativi destinati a essere utilizzati nei procedimenti scritti dinanzi all'Ufficio possono essere depositati in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione. Qualora la lingua in cui tali documenti sono redatti non sia la lingua procedurale determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio può chiedere, di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'altra parte, una traduzione in tale lingua entro un termine da esso stabilito
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:626:oj#art-24