Art. 16

Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE

In vigore dal 5 mar 2018
Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo UE; f) le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (UE) 2017/1001; i) se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.
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