Art. 16
Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE
In vigore dal 5 mar 2018
Contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi UE
Il regolamento d'uso dei marchi collettivi UE di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene le seguenti indicazioni:
a)
il nome del richiedente;
b)
lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
c)
gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;
d)
nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;
e)
la rappresentazione del marchio collettivo UE;
f)
le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;
g)
le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni;
h)
i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (UE) 2017/1001;
i)
se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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