Art. 14
Trattamento delle domande di trasferimento parziale
In vigore dal 5 mar 2018
Trattamento delle domande di trasferimento parziale
1. Qualora la domanda di registrazione di un trasferimento riguardi solo alcuni dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, il richiedente ripartisce i prodotti o i servizi della registrazione originaria fra la registrazione residuale e la domanda di trasferimento parziale in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione.
2. L'Ufficio predispone un fascicolo separato per la nuova registrazione, costituito da una copia completa del fascicolo della registrazione originaria, compresa la domanda di registrazione del trasferimento parziale e la relativa corrispondenza. L'Ufficio assegna alla nuova registrazione un nuovo numero di registrazione.
3. Ai fini di una domanda di registrazione di un trasferimento di una domanda di marchio UE si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2. L'Ufficio attribuisce un nuovo numero di domanda alla nuova domanda di marchio UE.
Storico versioni
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