Art. 4

Periodi di comunicazione e date di presentazione

In vigore dal 1 mar 2018
Periodi di comunicazione e date di presentazione 1.   Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui all' senza indebiti ritardi dopo aver adottato o aggiornato la decisione che stabilisce il MREL. 2.   Le autorità di risoluzione trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno le informazioni di cui all' per il MREL determinato o ancora in applicazione alla data del 1o aprile dello stesso anno.
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