Art. 4
Periodi di comunicazione e date di presentazione
In vigore dal 1 mar 2018
Periodi di comunicazione e date di presentazione
1. Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui all' senza indebiti ritardi dopo aver adottato o aggiornato la decisione che stabilisce il MREL.
2. Le autorità di risoluzione trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno le informazioni di cui all' per il MREL determinato o ancora in applicazione alla data del 1o aprile dello stesso anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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