Art. 2

Obbligo di comunicazione semplificata per gli enti soggetti a esenzione e per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero

In vigore dal 1 mar 2018
Obbligo di comunicazione semplificata per gli enti soggetti a esenzione e per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero 1.   In deroga all' del presente regolamento, per gli enti per cui si è rinunciato all'applicazione del MREL a norma dell'articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 90 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento. 2.   In deroga all' del presente regolamento, per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 120 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.
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