Art. 3

Autorità incaricata della comunicazione per i gruppi

In vigore dal 1 mar 2018
Autorità incaricata della comunicazione per i gruppi Per i gruppi soggetti al MREL consolidato, le informazioni di cui agli devono essere presentate come segue: a) la competente autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, informa l'ABE del MREL determinato su base individuale e del MREL determinato su base consolidata per l'impresa madre nell'Unione o l'impresa madre di cui all', del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) l'autorità di risoluzione competente, in coordinamento con l'autorità competente, informa l'ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione su base individuale.
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