Art. 7
Esecuzione
In vigore dal 28 feb 2018
Esecuzione
1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri stabiliscono le norme che prevedono le misure applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le misure previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono comunicate alla Commissione e pubblicate sul sito Internet di quest'ultima.
Storico versioni
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