Art. 6
Accordi sulle vendite passive
In vigore dal 28 feb 2018
Accordi sulle vendite passive
1. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 330/2010 e l'articolo 101 TFUE, il presente regolamento non concerne né gli accordi che limitano le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 – che riguardano le operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei divieti di cui agli del presente regolamento – né gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.
2. Le disposizioni degli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, impongono ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti di cui agli del presente regolamento sono nulle di diritto.
Storico versioni
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