Art. 5
Non discriminazione per motivi legati al pagamento
In vigore dal 28 feb 2018
Non discriminazione per motivi legati al pagamento
1. Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:
a)
l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
b)
i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
c)
le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.
2. Ove giustificato da motivi oggettivi, il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio finché non avrà ricevuto la conferma del fatto che l'operazione di pagamento sia stata correttamente avviata.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude al professionista di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, a meno che nel diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'attività del professionista non siano stati introdotti il divieto o la limitazione del diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di pagamento.
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