Art. 10

Successive modifiche che incidono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione

In vigore dal 12 feb 2018
Successive modifiche che incidono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione Il costruttore notifica senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che possa incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo agricolo e forestale del tipo omologato immesso sul mercato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013. La notifica di cui al primo comma include i seguenti elementi: a) la prova che le modifiche di cui al primo comma non peggiorano le prestazioni ambientali del veicolo rispetto a quelle dimostrate all'atto dell'omologazione; b) la descrizione del tipo di motore o della famiglia di motori, anche del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, in conformità all' e all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione (9); c) le informazioni di cui all'allegato I, appendice 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
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