Art. 10
Successive modifiche che incidono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione
In vigore dal 12 feb 2018
Successive modifiche che incidono sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione
Il costruttore notifica senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che possa incidere sulle prestazioni ambientali e dell'unità di propulsione del veicolo agricolo e forestale del tipo omologato immesso sul mercato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 167/2013.
La notifica di cui al primo comma include i seguenti elementi:
a)
la prova che le modifiche di cui al primo comma non peggiorano le prestazioni ambientali del veicolo rispetto a quelle dimostrate all'atto dell'omologazione;
b)
la descrizione del tipo di motore o della famiglia di motori, anche del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, in conformità all' e all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione (9);
c)
le informazioni di cui all'allegato I, appendice 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2018:985:oj#art-10