Art. 11

Equivalenza delle omologazioni alternative

In vigore dal 12 feb 2018
Equivalenza delle omologazioni alternative 1.   Le omologazioni UE e le rispettive marcature regolamentari dei tipi di motori o delle famiglie di motori rilasciate a norma del regolamento (UE) 2016/1628 sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni e ai marchi di omologazione rilasciati a norma del presente regolamento. 2.   Le dichiarazioni di conformità rilasciate in base all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1628 sono accettate dalle autorità nazionali ai fini dell'omologazione UE a norma del presente regolamento di veicoli agricoli e forestali muniti di motori per i quali è stata rilasciata una tale dichiarazione di conformità. 3.   Le omologazioni rilasciate per i motori e le relative marcature regolamentari che sono conformi ai regolamenti UNECE di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, come anche le omologazioni UE rilasciate per i motori sulla base degli atti dell'Unione di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate per i motori a norma del presente regolamento e alle relative marcature regolamentari richieste a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, purché siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (10).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:985:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo