Art. 8
Omologazione UE di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda i livelli sonori esterni
In vigore dal 12 feb 2018
Omologazione UE di veicoli agricoli e forestali per quanto riguarda i livelli sonori esterni
1. L'omologazione UE a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 è rilasciata solo ai veicoli agricoli e forestali conformi alle prescrizioni relative ai livelli sonori esterni stabilite ai punti da 2 a 5 e all'allegato II del presente del presente regolamento.
2. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli a nastro in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova stabiliti al punto 1.3.1 dell'allegato II.
3. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno da fermi dei veicoli agricoli e forestali delle categorie T e C muniti di cingoli a nastro in conformità alle condizioni e ai metodi di prova stabiliti al punto 1.3.2 dell'allegato II. I servizi tecnici registrano i risultati in conformità alle disposizioni di cui al punto 1.3.2.4 dell'allegato II.
4. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi stabiliti al punto 1.3.2 dell'allegato II.
5. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova stabiliti al punto 1.3.3 dell'allegato II. I servizi tecnici registrano i risultati.
6. La domanda di omologazione UE deve essere accompagnata dalla documentazione informativa, in conformità all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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