Art. 7

Verifica della validità della notifica

In vigore dal 20 dic 2017
Verifica della validità della notifica 1.   Dopo avere ricevuto una notifica di un alimento tradizionale da un paese terzo, la Commissione verifica senza indugio se l'alimento in questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 e se la notifica soddisfa i requisiti di cui agli del presente regolamento. 2.   La Commissione può chiedere al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica e informare il richiedente del termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283, una notifica può essere considerata valida anche se non contiene tutti gli elementi di cui agli del presente regolamento, a condizione che il richiedente abbia presentato una motivazione verificabile per ogni elemento mancante. 4.   La Commissione comunica al richiedente, agli Stati membri e all'Autorità i motivi per cui la notifica non è considerata valida.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:2468:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo