Art. 9

Obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza

In vigore dal 20 dic 2017
Obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza 1.   Dopo avere ricevuto una notifica valida, la consultazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità può avvenire nel corso dei primi tre mesi del periodo stabilito all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. 2.   Le obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza presentate alla Commissione da uno Stato membro o dall'Autorità a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 comprendono le seguenti informazioni: a) il nome e la descrizione dell'alimento tradizionale da un paese terzo; b) una dichiarazione scientifica indicante i motivi per cui l'alimento tradizionale da un paese terzo può presentare un rischio di sicurezza per la salute umana.
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