Art. 5
Validità degli identificativi univoci e disattivazione
In vigore dal 15 dic 2017
Validità degli identificativi univoci e disattivazione
1. Gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli , entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validità degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.
2. Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 siano automaticamente disattivati.
3. In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il router. La richiesta di disattivazione è introdotta per via elettronica, in conformità all', e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrità delle informazioni già archiviate in relazione all'identificativo univoco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:574:oj#art-5