Art. 6

Contrassegno mediante IU a livello unitario

In vigore dal 15 dic 2017
Contrassegno mediante IU a livello unitario 1.   I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'. 2.   Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.
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