Art. 6
Contrassegno mediante IU a livello unitario
In vigore dal 15 dic 2017
Contrassegno mediante IU a livello unitario
1. I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'.
2. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:574:oj#art-6