Art. 9
Protezione dei dati e riservatezza
In vigore dal 15 dic 2017
Protezione dei dati e riservatezza
1. Il contratto specifica che il fornitore adotta tutte le misure adeguate necessarie per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati archiviati nell'esecuzione del contratto. Tali misure comprendono controlli di sicurezza amministrativi, tecnici e fisici.
2. Il contratto prevede che il trattamento dei dati personali nell'ambito del contratto stesso sia effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni
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