Art. 7
Subappalto
In vigore dal 15 dic 2017
Subappalto
1. Qualora il contratto specifichi che il fornitore può subappaltare alcuni obblighi previsti dal contratto stesso, esso contiene una disposizione in cui è precisato che il subappalto non incide sulla responsabilità primaria del fornitore per l'esecuzione del contratto.
2. Il contratto impone inoltre al fornitore:
a)
di assicurare che il subappaltatore proposto disponga delle necessarie competenze tecniche e soddisfi le prescrizioni di indipendenza di cui all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;
b)
di presentare alla Commissione una copia della dichiarazione di cui all' del presente regolamento, firmata dai pertinenti subappaltatori.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2018:573:oj#art-7