Art. 8

Indipendenza giuridica e finanziaria

In vigore dal 15 dic 2017
Indipendenza giuridica e finanziaria Il contratto impone ai fornitori e, se del caso, ai loro subappaltatori di rilasciare al fabbricante o all'importatore, unitamente al contratto di archiviazione dei dati, una dichiarazione scritta nella quale attestano di soddisfare le prescrizioni di indipendenza giuridica e finanziaria di cui all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.
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