Art. 19

Portabilità dei dati

In vigore dal 15 dic 2017
Portabilità dei dati 1.   Il contratto impone ai fornitori di assicurare la piena portabilità dei dati qualora un fabbricante o un importatore concluda un contratto con un nuovo fornitore per la gestione del proprio repertorio primario. Il fornitore precedente consegna al nuovo fornitore, prima della data di risoluzione del contratto, una copia aggiornata di tutti i dati archiviati nel repertorio primario. Eventuali aggiornamenti dei dati dopo tale consegna sono trasferiti al nuovo fornitore senza indebito ritardo. 2.   Al fine di assicurare la continuità operativa, il contratto comprende un piano applicabile che stabilisce la procedura da seguire qualora il contratto venga risolto e sia concluso un contratto tra un nuovo fornitore e il fabbricante o l'importatore. Il piano comprende la prescrizione che il fornitore precedente continui a prestare i propri servizi fino a quando il nuovo fornitore non diventa operativo. 3.   Il contratto contiene disposizioni che assicurano che il fornitore precedente non abbia alcun diritto di ritenzione di dati, informazioni o altro materiale necessario relativi al repertorio primario dopo che questi sono stati consegnati al nuovo fornitore.
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