Art. 18

Sospensione dei servizi

In vigore dal 15 dic 2017
Sospensione dei servizi Il contratto precisa che è vietata la sospensione dei servizi in caso di ritardo nei pagamenti al fornitore da parte di un fabbricante o di un importatore, a meno che il ritardo superi il termine ultimo per il pagamento di almeno trenta giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:573:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo