Art. 18
Sospensione dei servizi
In vigore dal 15 dic 2017
Sospensione dei servizi
Il contratto precisa che è vietata la sospensione dei servizi in caso di ritardo nei pagamenti al fornitore da parte di un fabbricante o di un importatore, a meno che il ritardo superi il termine ultimo per il pagamento di almeno trenta giorni.
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