Art. 17
Risoluzione del contratto
In vigore dal 15 dic 2017
Risoluzione del contratto
1. Il contratto stabilisce i termini per la risoluzione del contratto stesso, in conformità alla normativa applicabile. In caso di risoluzione, esso impone alla parte che risolve il contratto di darne notifica alla Commissione, in conformità alle prescrizioni procedurali di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.
2. Il contratto impone alle parti di prevedere un periodo minimo di preavviso di cinque mesi per la risoluzione del contratto.
In deroga al primo comma, il contratto impone ai fabbricanti e agli importatori di risolvere immediatamente il contratto:
a)
in caso di grave violazione, da parte del fornitore, degli obblighi derivanti dal contratto;
b)
in caso di insolvenza, o di esistenza di un rischio immediato di insolvenza, del fornitore ai sensi della normativa applicabile.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le gravi violazioni comprendono:
a)
la mancata osservanza, da parte del fornitore, degli obblighi o la mancata prestazione, da parte del fornitore, di servizi previsti dal contratto ed essenziali all'efficace funzionamento del sistema di tracciabilità, compresa in particolare la mancata conformità alle prescrizioni di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;
b)
la cessazione della conformità, da parte del fornitore, alle prescrizioni di indipendenza giuridica e finanziaria di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 e il mancato ripristino della conformità alle prescrizioni alla scadenza del periodo di cui all'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.
Storico versioni
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