Art. 18

Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata

In vigore dal 12 dic 2017
Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata 1.   Un’autorità competente può rifiutare di partecipare a un’azione coordinata per uno dei seguenti motivi: a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente; b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all’, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace; c) a seguito di un’appropriata indagine, diviene palese che l’impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nelllo Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente; d) l’infrazione diffusa pertinente o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l’adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente; e) l’autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente. 2.   Qualora un’autorità competente rifiuti di partecipare all’azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.
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