Art. 18 · Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata

Art. 18

Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata

In vigore dal 12 dic 2017
Motivi per il rifiuto di partecipare all’azione coordinata 1.   Un’autorità competente può rifiutare di partecipare a un’azione coordinata per uno dei seguenti motivi: a) nei confronti dello stesso operatore è già stata avviata un’indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziale in merito alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente; b) l’esercizio dei necessari poteri di esecuzione è già stato avviato prima della formulazione di una segnalazione di cui all’, paragrafo 3, o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso operatore in relazione alla stessa infrazione nello Stato membro di detta autorità competente al fine di far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale in maniera rapida ed efficace; c) a seguito di un’appropriata indagine, diviene palese che l’impatto effettivo o potenziale della presunta infrazione diffusa o infrazione diffusa avente una dimensione unionale nelllo Stato membro di tale autorità competente è trascurabile e che pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente; d) l’infrazione diffusa pertinente o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale pertinente non si è verificata nello Stato membro di tale autorità competente e pertanto non è necessaria l’adozione di misure di esecuzione da parte di detta autorità competente; e) l’autorità competente ha accettato gli impegni, proposti dall’operatore responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, di porre fine a tale infrazione nello Stato membro di tale autorità competente e tali impegni sono stati attuati, e pertanto non è necessaria l’adozione di alcuna misura di esecuzione da parte di detta autorità competente. 2.   Qualora un’autorità competente rifiuti di partecipare all’azione coordinata, essa comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità competenti nonché agli uffici unici di collegamento interessati dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, indicandone i motivi e trasmettendo i necessari documenti giustificativi.
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