Art. 17

Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore

In vigore dal 12 dic 2017
Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore 1.   Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità competenti interessate da tale infrazione avviano un’azione coordinata basata su un accordo reciproco. L’avvio dell’azione coordinata è notificato senza indugio agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione. 2.   Le autorità competenti interessate dalla sospetta infrazione diffusa designano quale coordinatore un’autorità competente interessata dalla sospetta infrazione diffusa. Se tali autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a tale designazione, la Commissione assume tale ruolo. 3.   Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di infrazione diffusa avente una dimensione unionale, essa ne dà notifica senza indugio alle autorità competenti e agli uffici unici di collegamento interessati da tale presunta infrazione a norma dell’. La Commissione indica nella notifica i motivi che giustificano una possibile azione coordinata. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale conducono appropriate indagini sulla base delle informazioni loro disponibili o facilmente accessibili. Le autorità competenti interessate dalla presunta infrazione diffusa avente una dimensione unionale comunicano i risultati di tali indagini alle altre autorità competenti, agli uffici unici di collegamento interessati da detta infrazione e alla Commissione a norma dell’, entro un mese dalla data della notifica della Commissione. Qualora da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione diffusa avente una dimensione unionale, le autorità competenti interessate da detta infrazione avviano l’azione coordinata e adottano le misure di cui all’ nonché, se del caso, le misure di cui agli . 4.   L’azione coordinata di cui al paragrafo 3 è coordinata dalla Commissione. 5.   Un’autorità competente si unisce all’azione coordinata se nel corso di quest’ultima diviene palese che l’autorità competente è interessata dall’infrazione diffusa o dall’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.
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