Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
b) «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
d) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
e) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
f) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
g) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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