Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 11 dic 2017
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2360:oj#art-5