Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

In vigore dal 11 dic 2017
Disposizioni speciali in materia di ripartizione La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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