Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a)   «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; b)   «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); c)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine; d)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; e)   «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione; f)   «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato; g)   «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica.
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