Art. 22
Obblighi generali
In vigore dal 27 nov 2017
Obblighi generali
1. I prestatori di servizi di pagamento assicurano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento, compresi i codici di autenticazione, durante tutte le fasi del processo di autenticazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento assicurano il soddisfacimento di tutte le condizioni riportate di seguito:
a)
le credenziali di sicurezza personalizzate sono mascherate quando vengono visualizzate e non sono leggibili nella loro interezza quando sono inserite dall'utente dei servizi di pagamento durante l'autenticazione;
b)
le credenziali di sicurezza personalizzate nel formato dati e il materiale crittografico relativo alla crittografia delle credenziali di sicurezza personalizzate non sono conservati come testo in chiaro;
c)
il materiale crittografico segreto è protetto dalla divulgazione non autorizzata.
3. I prestatori di servizi di pagamento documentano in maniera esauriente il processo relativo alla gestione del materiale crittografico utilizzato per crittografare o rendere altrimenti illeggibili le credenziali di sicurezza personalizzate.
4. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che il trattamento e l'instradamento delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione generati conformemente al capo II avvengano in ambienti protetti secondo standard settoriali rigorosi e ampiamente riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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