Art. 22 · Obblighi generali

Art. 22

Obblighi generali

In vigore dal 27 nov 2017
Obblighi generali 1.   I prestatori di servizi di pagamento assicurano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento, compresi i codici di autenticazione, durante tutte le fasi del processo di autenticazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento assicurano il soddisfacimento di tutte le condizioni riportate di seguito: a) le credenziali di sicurezza personalizzate sono mascherate quando vengono visualizzate e non sono leggibili nella loro interezza quando sono inserite dall'utente dei servizi di pagamento durante l'autenticazione; b) le credenziali di sicurezza personalizzate nel formato dati e il materiale crittografico relativo alla crittografia delle credenziali di sicurezza personalizzate non sono conservati come testo in chiaro; c) il materiale crittografico segreto è protetto dalla divulgazione non autorizzata. 3.   I prestatori di servizi di pagamento documentano in maniera esauriente il processo relativo alla gestione del materiale crittografico utilizzato per crittografare o rendere altrimenti illeggibili le credenziali di sicurezza personalizzate. 4.   I prestatori di servizi di pagamento assicurano che il trattamento e l'instradamento delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione generati conformemente al capo II avvengano in ambienti protetti secondo standard settoriali rigorosi e ampiamente riconosciuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:389:oj#art-22