Art. 21

Monitoraggio

In vigore dal 27 nov 2017
Monitoraggio 1.   Al fine di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli da 10 a 18, i prestatori di servizi di pagamento registrano e monitorano i seguenti dati per ogni tipo di operazione di pagamento, disaggregandoli per le operazioni di pagamento a distanza e per quelle non a distanza, almeno ogni trimestre: a) il valore complessivo delle operazioni di pagamento non autorizzate o fraudolente in conformità dell'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, il valore complessivo di tutte le operazioni di pagamento e il conseguente tasso di frode, compresa la disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento disposte tramite l'autenticazione forte del cliente e nell'ambito di ciascuna esenzione; b) il valore medio delle operazioni, compresa la disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento disposte tramite l'autenticazione forte del cliente e nell'ambito di ciascuna esenzione; c) il numero di operazioni di pagamento per le quali ciascuna esenzione è stata applicata e la loro percentuale in relazione al numero complessivo di operazioni di pagamento. 2.   I prestatori di servizi di pagamento rendono disponibili i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti e all'ABE, previa notifica alla o alle autorità competenti, su loro richiesta.
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Monitoraggio (Art. 21 Regolamento (UE) 2018/389) — Testo vigente | Portale Normativo