Art. 21
Monitoraggio
In vigore dal 27 nov 2017
Monitoraggio
1. Al fine di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli da 10 a 18, i prestatori di servizi di pagamento registrano e monitorano i seguenti dati per ogni tipo di operazione di pagamento, disaggregandoli per le operazioni di pagamento a distanza e per quelle non a distanza, almeno ogni trimestre:
a)
il valore complessivo delle operazioni di pagamento non autorizzate o fraudolente in conformità dell'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, il valore complessivo di tutte le operazioni di pagamento e il conseguente tasso di frode, compresa la disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento disposte tramite l'autenticazione forte del cliente e nell'ambito di ciascuna esenzione;
b)
il valore medio delle operazioni, compresa la disaggregazione dei dati per le operazioni di pagamento disposte tramite l'autenticazione forte del cliente e nell'ambito di ciascuna esenzione;
c)
il numero di operazioni di pagamento per le quali ciascuna esenzione è stata applicata e la loro percentuale in relazione al numero complessivo di operazioni di pagamento.
2. I prestatori di servizi di pagamento rendono disponibili i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti e all'ABE, previa notifica alla o alle autorità competenti, su loro richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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