Art. 9
Risposta alle richieste
In vigore dal 22 nov 2017
Risposta alle richieste
1. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e di prestazione di servizi in tali impianti entro i limiti di tempo ragionevoli stabiliti dall'organismo di regolamentazione conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. Scadenze diverse possono essere fissate per impianti di servizio e/o servizi di tipo differente.
2. Se l'operatore di un impianto di servizio ha dato risposta con un'offerta di accesso all'impianto di servizio, tale offerta rimane valida per un periodo di tempo ragionevole da lui specificato che tiene conto delle esigenze operative del richiedente.
3. Gli organismi di regolamentazione fissano i termini per dare risposta alle richieste presentate dai richiedenti come stabilito all', paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE anteriormente alla pubblicazione del primo prospetto informativo della rete, fatte salve le disposizioni del presente regolamento di esecuzione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
4. Per le richieste ad hoc concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), all'atto di stabilire i limiti di tempo conformemente all', paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione tengono conto dei termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Nei casi in cui gli organismi di regolamentazione non hanno definito i limiti di tempo per tali richieste ad hoc, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alla richiesta entro i termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva.
Se l'operatore di un impianto di servizio ha definito una scadenza annuale per la presentazione delle richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), i limiti di tempo per dare risposta alle richieste tardive definiti dall'organismo di regolamentazione tengono conto dei termini temporali applicati dai gestori dell'infrastruttura per il trattamento di tali richieste.
Per gli impianti di servizio e i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con tali impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.
5. Gli operatori degli impianti di servizio che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE danno risposta alle richieste di tali servizi entro il limite di tempo fissato dall'organismo di regolamentazione o, se tale termine non è stato fissato, entro un limite di tempo ragionevole. Nel caso in cui un richiedente presenti richieste ad hoc di vari servizi ferroviari prestati in un unico impianto di servizio precisando che è utile solo la loro assegnazione simultanea, tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione, compresi coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, danno risposta a tali richieste entro il limite di tempo ragionevole di cui al paragrafo 4.
Per i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 4, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con gli impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.
6. Con l'accordo del richiedente interessato, i limiti di tempo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere prorogati.
7. I diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria e ai servizi ferroviari non sono trasferiti ad altri richiedenti.
8. Se non intende avvalersi di un diritto di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario concesso dall'operatore dell'impianto di servizio, un richiedente ne informa senza indugio l'operatore interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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