Art. 11
Criteri di priorità
In vigore dal 22 nov 2017
Criteri di priorità
Gli operatori dell'impianto di servizio possono stabilire criteri di priorità per l'assegnazione di capacità nel caso di richieste confliggenti di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, quando tali richieste non possono essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.
Tali criteri di priorità sono non discriminatori e sono basati su criteri oggettivi e pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio conformemente all', paragrafo 2, lettera k). Essi tengono in considerazione l'obiettivo dell'impianto, le finalità e la natura dei servizi di trasporto ferroviario in questione e l'obiettivo di garantire un utilizzo efficiente della capacità disponibile.
I criteri di priorità possono tenere conto anche dei seguenti aspetti:
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contratti esistenti,
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l'intenzione e l'abilità di utilizzare la capacità richiesta, compresi l'eventuale mancato utilizzo in precedenza, in tutto o in parte, della capacità assegnata e i motivi di tale mancato utilizzo,
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tracce ferroviarie già assegnate in relazione ai servizi richiesti,
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criteri di priorità per l'assegnazione delle tracce ferroviarie,
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presentazione tempestiva delle richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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