Art. 15

Impianti non utilizzati

In vigore dal 22 nov 2017
Impianti non utilizzati 1.   Gli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non sono utilizzati da almeno due anni consecutivi sono oggetto di manifestazione di interesse e locazione o leasing. Informazioni sugli impianti non utilizzati sono pubblicate conformemente all'. 2.   Il periodo di due anni di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui un servizio ferroviario è stato prestato per l'ultima volta nell'impianto di servizio in questione. 3.   Un richiedente interessato a utilizzare un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non è utilizzato da almeno due anni consecutivi manifesta il proprio interesse per iscritto all'operatore dell'impianto in questione e informa il relativo organismo di regolamentazione. In detta manifestazione di interesse sono comprovate le esigenze dell'impresa ferroviaria in questione. L'operatore dell'impianto di servizio può decidere di riprendere l'attività in modo tale da soddisfare le comprovate esigenze dell'impresa ferroviaria. 4.   Se il proprietario di un impianto di servizio non gestisce detto impianto, l'operatore dell'impianto informa il proprietario della manifestazione di interesse entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il proprietario dell'impianto rende pubblico che l'impianto è, in tutto o in parte, disponibile per la locazione o il leasing a meno che l'operatore dell'impianto di servizio abbia deciso di riprendere l'attività dopo la manifestazione d'interesse. 5.   Prima che si proceda a tale pubblicazione, il proprietario dell'impianto di servizio può autorizzare l'operatore dell'impianto di servizio a presentare le sue osservazioni in merito a tale pubblicazione entro quattro settimane. L'operatore può opporsi a tale pubblicazione presentando i documenti attestanti che è in corso un processo di riconversione, avviato prima della manifestazione di interesse. 6.   L'organismo di regolamentazione è informato del processo di riconversione dal proprietario e può chiedere all'operatore documenti al fine di valutarne la plausibilità. Se la valutazione non è soddisfacente, l'organismo di regolamentazione richiede la pubblicazione dell'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto in locazione o in leasing. 7.   Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE pubblica sul suo portale web un avviso in merito alla locazione o al leasing dell'impianto di servizio in questione e ne informa l'organismo di regolamentazione e il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto. La pubblicazione comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alle imprese interessate di presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto. Queste informazioni comprendono in particolare: a) i dettagli della procedura di selezione, che deve essere trasparente e non discriminatoria e tenere conto dell'obiettivo di garantire un effettivo utilizzo ottimale della capacità dell'impianto; b) i criteri di selezione; c) le principali caratteristiche delle attrezzature tecniche dell'impianto di servizio; d) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte che deve essere successivo di almeno 30 giorni alla data di pubblicazione dell'avviso. 8.   Il gestore dell'infrastruttura in questione pubblica inoltre sul suo portale web le informazioni di cui al paragrafo 7. 9.   Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE seleziona l'aggiudicatario e presenta senza indugio un'offerta ragionevole. 10.   Gli Stati membri possono applicare le procedure previste per il controllo normativo delle attività di disattivazione degli impianti di servizio. In questo caso l'organismo di regolamentazione può concedere esenzioni dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
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Impianti non utilizzati (Art. 15 Regolamento (UE) 2017/2177) — Testo vigente | Portale Normativo